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Comunali 26/05/2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo
Divieti

Divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.



Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all’art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all’interno delle cabine elettorali “telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini”. Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell’ufficio di sezione dovrà invitare l’elettore, all’atto della presentazione da parte di quest’ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all’elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l’espressione del voto; della presa in consegna e della restituzione verrà fatta annotazione in appositi registri, uno per gli elettori di sesso maschile e l’altro per quelli di sesso femminile. Tali registri vengono predisposti e forniti unitamente al restante materiale elettorale. Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi e dell’ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).


Elettori ammessi al voto

- Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze.



I presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori cui la legge consente l’esercizio del diritto di voto presso uffici di sezioni diversi da quelli di rispettiva iscrizione: - che i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio; - che l’art. 93, primo comma, del testo unico n. 570/1960 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in “più sezioni elettorali”. Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all’interno della sala della votazione.


Agevolazioni Viaggio

Circolare n.41/2014/area II/S.E. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni Comunali di domenica 25 maggio 2014. Eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 8 giugno 2014. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e con il mezzo aereo.



Si comunica che in occasione delle consultazioni elettorali indicate in oggetto gli elettori che si recheranno a votare nel proprio Comune di iscrizione elettorale potranno usufruire delle agevolazioni di viaggio che verranno applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. Si evidenziano di seguito alcuni punti salienti di tali agevolazioni. AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI A) La società Trenitalia S.p.A. applicherà le condizioni di viaggio elaborate in base alla “Disciplina per i viaggi degli elettori” che è allegata all'Ordine di servizio n. 31/2012 dell’ll aprile 2012, e successive modifiche, della medesima società Trenitalia, consultabile sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Informazioni. Biglietti per elettori residenti nel territorio nazionale Sono rilasciati biglietti nominativi esclusivamente in seconda classe- standard, per viaggi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% del prezzo del biglietto dei treni regionali e del 70% del prezzo Base previsto per tutti gli altri treni del Servizio Nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Treni Notte) e per il servizio cuccette. I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni che decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo a quello di votazione (quest’ultimo escluso). In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. • Elezioni del 25 maggio 2014 II viaggio di andata non può essere effettuato prima del 16 maggio 2014 e quello di ritorno oltre il 4 giugno 2014. • Eventuale ballottaggio dell’8 giugno 2014 Il viaggio di andata non può essere effettuato prima del 30 maggio 2014 e quello di ritorno oltre il 18 giugno 2014. I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d’identità. Solo per il viaggio di andata può essere esibita al personale di stazione (non anche a quello di bordo) una autodichiarazione in luogo della tessera elettorale. In occasione del viaggio di ritorno, l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione. Biglietti per elettori residenti all'estero I biglietti a tariffa Italian Elector sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso. In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale. L’agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo di uno dei documenti sopraindicati. In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione. B) La società “Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A,“ (NTV), a sua volta, ha previsto per gli elettori residenti in Italia, nelle tratte di competenza, particolari agevolazioni come di seguito specificate. Gli elettori potranno acquistare i biglietti ferroviari dei treni di NTV usufruendo di una riduzione del 60% sul prezzo del biglietto. La suddetta agevolazione potrà applicarsi esclusivamente sui biglietti ferroviari di andata e ritorno dei treni di NTV acquistati per viaggiare in ambiente Smart, con le offerte Base, Economy e Low Cost. Nessuna agevolazione è riconosciuta da NTV per l’acquisto di: • biglietti in ambiente Prima e/o Club; • biglietti cumulativi, ovvero relativi a due o più passeggeri; • servizi accessori al servizio di trasporto (es. servizio ristorazione, ecc.) I biglietti agevolati potranno essere acquistati tramite contact center di NTV (Pronto Italo). Gli elettori inoltre per poter usufruire dell’agevolazione dovranno esibire al personale di NTV addetto al controllo del treno: • nel viaggio di andata, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località della propria sede elettorale di iscrizione, al fine di esercitare il diritto di voto; • nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante la timbratura dell’avvenuta votazione. In caso di mancata esibizione della suddetta documentazione, l’elettore sarà considerato un passeggero sprovvisto di un valido titolo di trasporto e la somma già corrisposta dall'elettore a NTV sarà trattenuta da quest’ultima a titolo di penale. In occasione delle elezioni del 25 maggio p.v., secondo le indicazioni finora diramate dalla predetta Società, i biglietti agevolati, nominativi, dovranno essere utilizzati esclusivamente dal 18 maggio al 1° giugno 2014. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito web www.italotreno.it. AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne ha diramato alla Società “Compagnia Italiana di Navigazione” le direttive per l’applicazione, nell'ambito del territorio nazionale e negli scali marittimi di competenza della Società medesima, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall'estero che dovranno raggiungere il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto. In particolare: - a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinariaf ; - nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettorf’ risulti più vantaggiosa. L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell'ufficio elettorale di sezione. L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 2-Trasporto Regionale Aereo e Marittimo della Regione Siciliana ha fornito analoghe disposizioni alla “Compagnia delle Isole” per l’applicazione delle agevolazioni di viaggio nell'ambito del territorio nazionale e negli scali marittimi di competenza della Società medesima. AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.), interessata dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell’Interno, in vista dello svolgimento delle consultazioni di cui all'oggetto, ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di gratuità del pedaggio, sia all'andata che al ritorno, per i soli elettori residenti all'estero, che verrà accordata secondo le consuete modalità, su tutta la rete nazionale, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio sia per quello di ritorno. Pertanto, gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto ed usufruire dell’agevolazione di cui trattasi, dovranno esibire direttamente presso il casello autostradale idonea documentazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell’Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto) e un documento di riconoscimento e, al ritorno, dovranno esibire, oltre al passaporto o altro documento equipollente, anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato. Le agevolazioni in oggetto saranno accordate, per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno antecedente il giorno d'inizio delle operazioni di votazione e per il viaggio di ritorno fino alle ore 22 del quinto giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni di votazione. AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI Il secondo comma dell’art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, e successive modificazioni, prevede per gli elettori un’ulteriore agevolazione di viaggio, nella misura del 40 per cento, per l’acquisto del biglietto aereo di andata alla sede elettorale di iscrizione e ritorno, per i viaggi aerei effettuati sul territorio nazionale. L’importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore (escluse le tasse aeroportuali). Fra tutte le società di navigazione aerea in possesso della licenza di esercizio rilasciata in Italia, interpellate dalla competente Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno, ha dato la propria adesione a concordare le modalità applicative per le prossime elezioni solo la società’ Alitalia S.p.a. Le agevolazioni si applicheranno solo in occasione delle elezioni del 25 maggio 2014 (che si riferiscono alla “totalità del territorio nazionale”) sui biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno effettuati nel periodo fra il 18 maggio e il 1° giugno 2014. L’acquisto dei biglietti può avvenire attraverso le agenzie di viaggio o contattando il Cali Center della suddetta compagnia. Per ulteriori informazioni gli elettori interessati potranno far riferimento alla predetta compagnia aerea, visionando sul relativo sito l’apposito comunicato stampa. * * * Si pregano le SS.LL. di dare ampia diffusione alla presente circolare. * * ? Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce “Circolari elettorali 2014” del sito internet della Prefettura all'indirizzo http: / /www.prefettura.it/reggiocalabria/.


Elettori che hanno chiesto di usufruire della modalità di voto a domicilio

Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo ed elezioni comunali di domenica 26 maggio 2019. Elettori che hanno chiesto di usufruire della modalità di voto a domicilio.-



Con circolare n. 21/2014 dell’8 aprile 2014, sono state richiamate le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, volte a consentire agli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall'abitazione in cui dimorano di votare presso il loro domicilio. Al riguardo, si pregano le SS.LL. di far conoscere il numero di tali elettori, distinto in elettori di sesso maschile e di sesso femminile nonché in elettori aventi dimora nello stesso Comune di iscrizione elettorale o in altro Comune, che entro il 20° giorno antecedente la data della votazione e, cioè, entro lunedì 5 maggio 2014, hanno fatto pervenire istanza diretta ad usufruire della modalità di voto a domicilio. Con l’occasione, le SS.LL. vorranno comunicare anche il numero distintivo delle sezioni elettorali cui sono stati assegnati gli elettori aventi diritto al voto domiciliare e dimoranti nel Comune, onde consentire a questo Ufficio di predisporre ulteriori bolli di sezione nonché il necessario materiale elettorale da consegnare ai rispettivi presidenti di seggio. Ai fini di cui sopra si trasmette l’allegato modello che, debitamente compilato, dovrà essere restituito a questo Ufficio tramite mail all'indirizzo elettorale.pref_reggiocalabria@interno.it oppure a mezzo fax al n. 0965-411487,anche in caso di esito negativo, entro e non oltre lunedì 12 maggio 2014. Si raccomanda la puntualità dell’anzidetto adempimento alla data suindicata, dovendo questo Ufficio effettuare analoga comunicazione al Ministero dell'interno. * * * Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce “Circolari elettorali 2014” del sito internet della Prefettura all'indirizzo http: / / www.prefettura.it/reggiocalabria/.


Terza preferenza di genere

Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 25 maggio 2014. Legge 22 aprile 2014, n. 65. Terza preferenza di genere.



Nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile scorso è stata pubblicata la legge 22 aprile 2014, n. 65, concernente: “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014”. Tale legge, al comma 2, contiene una serie di norme concernenti la formazione e presentazione delle liste di candidati, l’esame delle liste stesse e l’espressione del voto di preferenza stabilendo, tra l’altro, che in ogni lista i candidati dello stesso sesso non potranno eccedere la metà, con arrotondamento all'unità nel caso di un numero dispari di componenti della lista. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, tuttavia, tali disposizioni saranno applicabili solo a partire dalle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2019. Viceversa, in occasione delle elezioni europee del prossimo 25 maggio, sarà applicabile la disposizione transitoria prevista dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge. Ai sensi di tale disposizione, atteso che l’elettore può esprimere fino a un massimo di tre preferenze per candidati della stessa lista votata - e qualora vengano espresse tre preferenze per candidati dello stesso genere - la terza preferenza deve essere annullata in sede di scrutinio. Ovviamente, nel caso in cui, in occasione delle elezioni europee del 2014, l’elettore esprima solo due preferenze, queste possono legittimamente riguardare anche candidati del medesimo genere. Si pregano le SS.LL. di rendere edotti tutti i Presidenti degli uffici elettorali di sezione, anche mediante consegna di fotocopia della presente. k Per opportuna informazione, si rappresenta che la presente circolare è pubblicata nella sezione elettorale alla voce “Circolari elettorali 2014” del sito internet della Prefettura all'indirizzo http: / /www.prefettura.it/reggiocalabria/.


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